(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 130 del 29 ottobre 1987) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, concernente "Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia" ed in particolare il capo VIII, nel quale sono previsti "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica"; Vista la legge regionale 7 agosto 1985, n. 31, concernente "Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attivita' nel settore dell'informatica nel Friuli-Venezia Giulia" ed in particolare l'art. 3 che estende il campo di applicazione degli interventi previsti dal capo VIII della citata legge regionale n. 30/84; Ritenuto di disciplinare in modo organico e completo la concessione ed erogazione dei contributi di cui al precitato capo VIII della legge regionale n. 30/8z4 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4570 del 17 settembre 1987; Decreta: E' approvato l'allegato regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, facente parte integrante del presente decreto. Detto regolamento sostituisce le direttive emanate dalla giunta regionale con deliberazione n. 5546 dell'8 novembre 1985, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 118 del 5 dicembre 1985. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare l'allegato regolamento come regolamento della Regione. Trieste, addi' 22 settembre 1987 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 14 ottobre 1987 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 16, foglio 266 REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE DEL CAPO VIII DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1984, N. 30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. Art. 1. Il presente regolamento precisa quali sono le iniziative d'innovazione e ricerca tecnologica applicata suscettibili di fruire dei contributi previsti dal capo VIII della legge regionale n. 30/84 e successive modificazioni ed integrazioni e stabilisce le modalita' di concessione ed erogazione degli stessi alle imprese industriali, loro consorzi, e centri e societa' di ricerca industriali, con personalita' giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici, (tutti in prosieguo detti soltanto imprese).